Statuto A.N.F.A.O.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 20.09.2006
Sommario
Art.1 Costituzione, durata, denominazione e sede
Art.2 Adesione a Confindustria
Art.3 Soci
Art.4 Scopi
Art.5 Mezzi finanziari d'esercizio e patrimonio
Art.6 Bilancio
Art.7 Ammissione
Art.8 Diritti ed obblighi dei Soci
Art.9 Contributi
Art.10 Cessazione della qualita' di Socio
Art.11 Organi dell'Anfao
Art.12 Assemblea dei Soci
Art.13 Diritti di voto dei Soci
Art.14 Competenza dell'Assemblea
Art.15 Gruppi e Comitati
Art.16 Consiglio Direttivo
Art.17 Competenza del Consiglio Direttivo
Art.18 Giunta Esecutiva
Art.19 Attribuzioni della Giunta Esecutiva
Art.20 Presidente
Art.21 Vice Presidenti
Art.22 Il Direttore Generale
Art.23 Collegio dei Revisori dei Conti
Art.24 Collegio dei Probiviri
Art.25 Modificazioni allo statuto
Art.26 Scioglimento dell'A.N.F.A.O. e devoluzione del patrimonio
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ART. 1 ‐ COSTITUZIONE, DURATA, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita a tempo indeterminato tra imprese produttrici di occhiali, lenti, articoli e strumenti
ottici di qualsiasi tipo, loro componenti ed accessori l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli
Ottici, in forma abbreviata denominata anche "A.N.F.A.O.".
A.N.F.A.O. ha sede in Milano ed é dotata di un proprio logo.
Essa può costituire, sia temporaneamente che permanentemente, sezioni e/o sedi secondarie in
tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.
ART. 2 ‐ ADESIONE A CONFINDUSTRIA
A.N.F.A.O. aderisce a Confindustria e ne adotta i principi di appartenenza, il Codice Etico, la Carta dei valori associativi ed il logo. In conseguenza della propria adesione a Confindustria, A.N.F.A.O. acquisisce i relativi diritti ed obblighi per sé e per le imprese associate.ART. 3 ‐ SOCI
I soci dell'A.N.F.A.O. si suddividono in:a) soci effettivi;
b) soci aggregati ordinari;
c) soci aggregati straordinari.
Sono Soci effettivi le imprese con sede nel territorio nazionale produttrici di occhiali, lenti, articoli e strumenti ottici di qualsiasi tipo, loro componenti ed accessori (trasformazione di materie prime e semilavorati; macchine ed attrezzature; montature; occhiali di protezione solare, industriale, sportiva; minuterie per occhiali; trattamenti galvanici e coloritura, visiere, lenti per occhiali, lenti a contatto, astucci per occhiali e accessoristica per contattologia), nonché le imprese produttrici operanti anche in Italia che appartengono a gruppi multinazionali, purché questi ultimi abbiano una sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea.
Sono Soci aggregati ordinari le imprese, non appartenenti alla categoria dei soci effettivi, che operano nel settore merceologico dell'occhiale e degli articoli ottici, così come meglio identificato nel capoverso precedente, che hanno sede nel territorio nazionale ed operano in Italia.
Sono Soci aggregati straordinari gli enti, le società ed i soggetti che hanno un interesse primario nell'A.N.F.A.O. e/o nel sistema di cui l'A.N.F.A.O. é la rappresentanza imprenditoriale, da attestarsi mediante deliberazione del Consiglio Direttivo di A.N.F.A.O..
ART. 4 ‐ SCOPI
A.N.F.A.O. é indipendente, autonoma e apartitica. Essa non ha fini di lucro.
Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi generali delle
imprese associate favorendone il collegamento, il progresso e lo sviluppo, qualificandone i
prodotti ed i servizi, rappresentandole nei rapporti con le istituzioni e con le organizzazioni che
operano nel campo della ricerca e formazione, della normazione, della promozione e delle
manifestazioni fieristiche, assistendole in tutte le problematiche che, direttamente o
indirettamente, le riguardano nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle altre componenti il
sistema confederale.
In relazione agli scopi per i quali é costituita, A.N.F.A.O potrà contribuire alla programmazione, al
coordinamento, alla realizzazione di interventi promossi o attuati, direttamente o indirettamente,
dalle istituzioni o da enti alle stesse collegati e da organismi di ricerca, di formazione, di
normazione, di qualificazione e di promozione dei settori nei quali operano le imprese associate e
di quelli complementari, in Italia e all’estero, nonché assumere partecipazioni in società di servizi,
consorzi, organizzazioni, federazioni ed enti, ovvero anche aderire ad altre Associazioni,
Federazioni ed Enti, nazionali ed esteri, i cui scopi siano analoghi, affini e connessi con quelli del
presente Statuto.
Tra le altre, essa svolge le seguenti attività:
a) promuove ed organizza studi, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di
interesse generale;
b) raccoglie ed elabora informazioni e dati relativi al settore, all’andamento dei mercati ed alle
tematiche produttive in genere provvedendo al loro trasferimento in favore degli associati;
c) tutela gli interessi generali delle imprese associate sul piano economico, sindacale e
tributario;
d) stipula contratti collettivi di lavoro ed interviene in caso di vertenze sull’interpretazione ed
applicazione degli stessi;
e) provvede alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti,
amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
f) promuove la diffusione e la conoscenza, in Italia ed all'estero, dell'occhialeria italiana
mediante i mezzi informativi più moderni ed in particolare anche con la edizione di pubblicazioni,
con la produzione di trasmissioni radiotelevisive, filmati e prodotti informatici, con
l'organizzazione di mostre specializzate, missioni e studi e ricerche di mercato in Italia ed
all'estero;
g) coordina e promuove, anche per tramite di società od enti fieristici di diretta emanazione, la
promozione del settore, con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche specializzate, alla
prevenzione ed ai servizi in genere;
h) più in generale svolge tutte le azioni ed iniziative ritenute necessarie per promuovere,
tutelare e rappresentare gli interessi generali del settore dell’occhialeria in Italia ed all’estero.
Per conseguire i propri scopi istituzionali A.N.F.A.O. potrà costituire od assumere partecipazioni
in enti, società, consorzi ed organismi vari, nonché compiere qualsiasi operazione anche mobiliare
ed immobiliare purché strumentale al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ferma
restando la natura di Associazione senza scopo di lucro.
ART. 5 ‐ MEZZI FINANZIARI D’ESERCIZIO E PATRIMONIO
L’A.N.F.A.O. provvede alle spese per il proprio funzionamento:a) con i contributi associativi;
b) con le rendite del proprio patrimonio;
c) con le oblazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo proveniente da enti pubblici e privati;
d) con il ricavato di tutte le attività di supporto.
Il patrimonio dell’A.N.F.A.O. é costituito:
a) dai fondi di riserva istituiti ed incrementati nel corso dei diversi esercizi;
b) dai beni di proprietà dell’Associazione.
Durante la vita dell’Associazione é fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio associativo sarà devoluto in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 (ventisei) del presente Statuto.
ART. 6 ‐ BILANCIO
Per ciascun anno solare viene predisposto e sottoposto all’assemblea, entro il 15 (quindici)
dicembre dell’anno precedente, il bilancio preventivo articolato così da rappresentare in modo
trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività e capitoli di spesa.
Per ciascun anno solare è predisposto il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale,
conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi.
Il bilancio di A.N.F.A.O. è corredato da relazione di certificazione.
Ad esso è allegato il bilancio, con la relazione degli amministratori e dei revisori, delle società
controllate da A.N.F.A.O..
La proposta di bilancio consuntivo è sottoposta all’approvazione dell’assemblea, assieme alla
relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del Collegio dei Revisori contabili, entro il 30 (trenta)
aprile dell’anno successivo, prorogabile in caso di motivate ragioni, entro il successivo 30 (trenta)
giugno.
ART. 7 ‐ AMMISSIONE
L'impresa o il soggetto, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 (tre) che intende aderire ad A.N.F.A.O., come Socio effettivo, aggregato ordinario o straordinario, deve presentare domanda scritta indicando la merceologia prodotta, il numero dei dipendenti, il nominativo del rappresentante legale dell’impresa e le altre informazioni richieste dall’Associazione.Sull'ammissione dei richiedenti a soci effettivi, aggregati ordinari o straordinari delibera il Consiglio Direttivo.
Per l'ammissione non é richiesta all'impresa la prevalenza delle produzioni di cui al precedente art. 3 (tre).
Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di non ammissione l'interessato può proporre reclamo motivato al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione.
ART. 8 ‐ DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
L'adesione ad A.N.F.A.O. dà diritto ai Soci, nelle diverse categorie per essi previste ed in
conformità al presente Statuto, di partecipare alla vita associativa e concorrere alla formazione e
realizzazione delle politiche associative, di essere ricompresi nella rappresentanza istituzionale e
di avvantaggiarsi delle azioni promosse dall’Associazione nel rispetto delle disposizioni di
Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema, così
come previsto dalla sua appartenenza al sistema confederale.
I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi
deliberativi e non possono aderire contemporaneamente ad altre associazioni italiane costituite per
analoghi scopi a quelli per i quali è costituita A.N.F.A.O..
I soci forniranno agli organi associativi le informazioni e le notizie che questi riterranno utile
richiedere per il perseguimento degli scopi associativi.
Dette informazioni saranno tenute riservate dall'A.N.F.A.O. o, qualora necessario, utilizzate in via
generale senza indicare il nominativo del singolo associato.
L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se
non viene disdetta con lettera r.r. che dovrà pervenire all'A.N.F.A.O. almeno tre mesi prima della
scadenza.
Il biennio decorre dall’1 (uno) gennaio dell'anno nel quale é stata accolta la domanda di adesione.
Fanno eccezione i soci aggregati straordinari per i quali l'adesione ha validità annuale con tacito
rinnovo di anno in anno, salvo recesso da inviarsi nei termini e con le modalità di cui al capoverso
precedente.
L'accesso alle cariche sociali é riservato ai Soci effettivi.
ART. 9 ‐ CONTRIBUTI
I Soci sono tenuti a corrispondere all'A.N.F.A.O. un contributo ordinario annuo distinto per categoria (effettivi, aggregati ordinari, aggregati straordinari), nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea.Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e dovranno essere deliberati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per gli associati.
Qualsiasi contributo associativo é irripetibile, intrasmissibile e non costituisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in favore del Socio.
ART. 10 ‐ CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio cessa:
a) per disdetta del rapporto associativo comunicata dal socio ai sensi dell’art. 8 (otto) del
presente statuto;
b) per scioglimento dell’A.N.F.A.O.;
c) per grave inadempienza da parte del socio agli obblighi derivanti dal presente statuto;
costituisce, tra l’altro, grave inadempienza del socio la violazione del Codice Etico e della Carta dei
Valori del sistema confindustriale e la persistenza della morosità nel pagamento dei contributi ove
il socio, invitato a provvedere entro un dato termine, non abbia provveduto;
d) per la perdita nel socio dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione;
e) per cessazione, per qualsiasi motivo, dell’impresa associata.
Le delibere di esclusione nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) competono al Consiglio Direttivo il
quale si pronuncia col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. E’ data facoltà al
socio nei trenta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di ricorrere ai Probiviri. Il
ricorso non ha effetto sospensivo.
In ogni caso di esclusione dovrà essere data comunicazione al socio interessato, a mezzo lettera
raccomandata r.r. e questi é comunque tenuto alla corresponsione dei contributi associativi
eventualmente ancora dovuti.
ART. 11 ‐ ORGANI DELL'A.N.F.A.O.
Sono Organi dell'A.N.F.A.O.:a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) i quattro Vice Presidenti;
f) il Direttore Generale;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
ART. 12 ‐ ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea é costituita dai Soci aderenti all'Associazione in regola con il pagamento dei
contributi associativi, i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra
persona munita di delega scritta purché facente parte dell'impresa o dell'ente associato.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria é convocata dal Presidente dell'Associazione presso la Sede
sociale o altrove, oppure su richiesta scritta del Consiglio Direttivo, o di tanti soci che
rappresentino almeno un quinto degli iscritti all'A.N.F.A.O..
L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno due volte all'anno per l'esame e
l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima
della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché degli argomenti
da deliberare.
In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata via fax e/o
telegramma da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante semplice delega
scritta; ogni Socio può assumere fino ad un massimo di una delega.
In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, é necessaria la presenza, in proprio o
per delega, della maggioranza (metà più uno) degli associati; in seconda convocazione, che può
aver luogo anche nello stesso giorno, purché a distanza di almeno un'ora dalla precedente
comunicazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'A.N.F.A.O. che ne accerta la valida costituzione.
Il Presidente si avvarrà del Direttore Generale dell'A.N.F.A.O. in qualità di Segretario
dell'Assemblea.
All’Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti ed è invitato a partecipare il Collegio dei
Probiviri.
ART. 13 ‐ DIRITTI DI VOTO DEI SOCI
Non sono ammessi al voto i Soci che non risultano in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.Ogni socio ha diritto ad un numero di voti in relazione alla categoria a cui appartiene (effettivo, aggregato ordinario, aggregato straordinario) e all'ammontare del contributo associativo versato nell'anno precedente a quello in cui viene tenuta l'Assemblea, salvo per i soci di nuova ammissione per i quali vale quanto versato all'atto dell'iscrizione.
Il computo dei voti spettanti sarà conteggiato secondo la seguente tabella. soci effettivi:
fino al contributo minimo voti 4
da 1 a 1,5 volte il contributo minimo voti 6
da 1,5 a 2,5 volte il contributo minimo voti 8
da 2,5 a 5 volte il contributo minimo voti 10
da 5 a 7,5 volte il contributo minimo voti 12
da 7,5 a 10 volte il contributo minimo voti 14
da 10 a 15 volte il contributo minimo voti 35
da 15 a 25 volte il contributo minimo voti 40
da 25 a 50 volte il contributo minimo voti 60
oltre 50 volte il contributo minimo voti 80
soci aggregati ordinari:
fino al contributo minimo voti 1
da 1 a 1,5 volte il contributo minimo voti 2
da 1,5 a 2,5 volte il contributo minimo voti 3
da 2,5 a 5 volte il contributo minimo voti 4
da 5 a 7,5 volte il contributo minimo voti 5
da 7,5 a 10 volte il contributo minimo voti 6
da 10 a 15 volte il contributo minimo voti 10
da 15 a 25 volte il contributo minimo voti 12
da 25 a 50 volte il contributo minimo voti 14
oltre 50 volte il contributo minimo voti 16
soci aggregati straordinari:
per tutte le deliberazioni voti 70
Le votazioni per le cariche associative hanno luogo a schede segrete.
ART. 14 ‐ COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea:
a) esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e determina le politiche
associative;
b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione e quelli che la legge riserva all’Assemblea;
c) nomina il Presidente e ne approva gli indirizzi generali ed il programma di attività;
d) nomina tre Vice‐Presidenti di cui uno su proposta del Presidente;
e) prende atto della nomina del Presidente di Mido s.r.l. quale Vice‐Presidente di diritto
dell’A.N.F.A.O.;
f) nomina dieci componenti il Consiglio Direttivo;
g) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
h) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
i) esamina ed approva il bilancio preventivo entro il 15 (quindici) dicembre dell’anno;
precedente ed il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo prorogabile, in
caso di motivate ragioni, al successivo 30 (trenta) giugno;
l) delibera sull'ammontare delle quote associative ordinarie e sull'ammontare dei contributi
straordinari di cui all'art. 9 (nove) del presente Statuto;
m) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
n) delibera, in conformità all'art. 26 (ventisei), lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
dell'A.N.F.A.O.;
o) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
ART. 15 ‐ GRUPPI E COMITATI
L’Assemblea può costituire Gruppi e/o Comitati per specifici sub‐settori merceologici.Ciascun raggruppamento ha il compito di affrontare le specifiche problematiche del sub‐settore cui é dedicato e sarà retto da un proprio regolamento esecutivo le cui norme dovranno risultare conformi ai principi del presente Statuto ed essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART. 16 ‐ CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é nominato per due anni, fino all’approvazione del bilancio del secondo
esercizio, ed é composto:
‐ dal Presidente dell'A.N.F.A.O.;
‐ dai quattro Vice‐Presidenti dell'A.N.F.A.O.;
‐ dal precedente Presidente dell’A.N.F.A.O.;
‐ dai dieci Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Al Consiglio Direttivo può partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di
voto, presidenti di enti, commissioni ed esperti.
I Consiglieri sono rieleggibili, ma complessivamente per non più di due volte consecutive.
La convocazione del Consiglio é fatta dal Presidente dell'Associazione mediante lettera anche via
fax, o telegramma o posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima della riunione, salvo in
caso di urgenza per il quale é sufficiente un preavviso non superiore a due giorni. Il Presidente
convoca il Consiglio Direttivo presso la sede sociale, o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
o lo richieda la Giunta Esecutiva od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno quattro
Consiglieri. Per la validità delle sue riunioni é necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, nelle votazioni palesi,
prevale il voto del Presidente.
L'assenza ingiustificata di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive
comporterà la decadenza dello stesso dalla carica.
Costituirà altresì motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere
eletto all'azienda associata da esso rappresentata o il recesso dell'azienda medesima
dall'A.N.F.A.O..
Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti
alla carica sino al rinnovo dell’organo collegiale. In mancanza verrà designato dalla Assemblea alla
prima convocazione. Non potranno essere effettuate più di tre sostituzioni nel corso di un
mandato.
La partecipazione alle riunioni di Consiglio Direttivo non é delegabile.
ART. 17 ‐ COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:a) delibera, seguendo le direttive indicate dall’Assemblea, su quanto é necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, per tutto quanto non riservato, per legge e statuto, all’Assemblea;
b) nomina i rappresentanti dell'A.N.F.A.O. presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
c) promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
d) determina le modalità per l'adesione dei Soci;
e) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
f) delibera sulla cessazione dei Soci;
g) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, depositandoli a disposizione degli organi associativi e dei singoli associati almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea convocata per il loro esame;
h) propone l'ammontare dei contributi ordinari annui distinti per categoria di soci, stabilendone le modalità di pagamento, nonché propone l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art. 8 del presente Statuto, da sottoporre per la delibera alla prima assemblea utile;
i) nomina il Direttore Generale.
ART. 18 ‐ GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva é nominata per due anni, fino all’approvazione del bilancio del secondo
esercizio, ed é composta:
‐ dal Presidente dell'Associazione;
‐ dai quattro Vice‐Presidenti dell'Associazione;
‐ dal precedente Presidente dell’Associazione.
Il Presidente può inoltre invitare alla Giunta Esecutiva i Consiglieri a cui l'Assemblea o il Consiglio
Direttivo abbiano conferito incarichi speciali e su singoli argomenti presidenti di Commissioni,
esperti etc. ....
Può partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
Alla Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
Le riunioni possono essere svolte anche mediante sistema di tele/video conferenza.
La Giunta Esecutiva é convocata dal Presidente mediante lettera, anche via fax o telegramma o
posta elettronica, spedita almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del
luogo, giorno ed ora della riunione e della materia da trattare. In caso di urgenza il termine di
convocazione é ridotto a due giorni.
Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno
dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti spettanti ai partecipanti; in caso di parità di voto
prevale la deliberazione che abbia ottenuto in consenso del Presidente.
Ogni componente la Giunta Esecutiva ha diritto ad un voto.
ART. 19 ‐ ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva:a) esamina e delibera sui problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali e, nell’ambito, delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assume tutti gli atti di straordinaria amministrazione delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
b) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
c) prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione.
In caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo necessaria ratifica di quest'ultimo organo alla prima riunione successiva.
ART. 20 ‐ PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci alla quale presenta il proprio programma d'attività su
proposta della Commissione di designazione composta dai tre ex Presidenti che per ultimi hanno
rivestito la carica, escluso il Presidente in carica al momento dell’insediamento della Commissione
stessa.
In caso di impedimento o di rinuncia degli aventi diritto la Commissione é integrata dagli ex
Presidenti che abbiano ricoperto la carica in precedenza, ovvero, in assenza, da una o più associati
eletti dal Consiglio Direttivo.
Ai fini dell’elezione del Presidente dell’Anfao la Commissione di designazione, effettuata in via
riservata la più ampia consultazione degli associati, sottopone all’Assemblea uno o più indicazioni
sulle quali l’Assemblea decide a scrutinio segreto.
All’Assemblea devono comunque essere sottoposte le indicazioni sostenute da tanti associati che
dispongano di almeno il 15 % (quindici per cento) dei voti in Assemblea.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'A.N.F.A.O. sia nei confronti dei
terzi, che delle aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi,
nominando avvocati e procuratori alle liti.
Egli presiede l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta
Esecutiva, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli
uffici e servizi.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i vice‐
Presidenti al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue
attribuzioni con particolare riferimento all'ambito economico, sindacale e delle relazioni esterne.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice
Presidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice‐
Presidente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per i due bienni successivi.
ART. 21 ‐ VICE PRESIDENTI
I Vice‐Presidenti dell'A.N.F.A.O. coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti per due bienni successivi.
Un Vice Presidente é, di diritto, il Presidente di Mido s.r.l..
ART. 22 ‐ IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell’esecuzione delle attività
associative ed opera in conformità alle determinazioni degli organi collegiali.
E’ responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l’attività.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell’A.N.F.A.O..
ART. 23 ‐ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI CHE SUBENTRANO AGLI EFFETTIVI IN RELAZIONE ALL’ETA’
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed i Vice Presidenti nell’esecuzione delle attività associative ed opera in conformità alle determinazioni degli organi collegiali.E’ responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l’attività.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell’A.N.F.A.O..
ART. 24 ‐ COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri composto da cinque membri di cui
almeno due scelti tra i soci.
I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza sui problemi
dell'A.N.F.A.O..
Nessun componente del Collegio dei Probiviri può ricoprire altri incarichi associativi.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri é ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti
e nomina nel proprio seno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, allorché ne sia stato investito da altri organi dell'A.N.F.A.O.,
o su richiesta di qualsiasi socio, o anche di propria iniziativa, su tutte le contestazioni e le
controversie insorte tra i soci o tra essi e l'A.N.F.A.O. o comunque relative all'interpretazione ed
applicazione del presente Statuto, sempre che originate dal rapporto associativo, nonché sui temi
oggetto del Codice Etico confederale e dei suoi corollari deontologici specifici.
Il Collegio dei Probiviri opera sulla base di criteri di equità e senza formalità di procedura, nel
rispetto del contraddittorio tra le parti.
Le eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti che hanno provocato l'intervento dei
Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà
dell'A.N.F.A.O. nei confronti dei Probiviri; in ogni caso il reclamante, all'atto del deposito del
reclamo, deve versare all'A.N.F.A.O., quale contributo spese per la procedura, la somma che sarà
stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il deposito cauzionale sarà rimborsato al depositante, integralmente o parzialmente, a seconda che
il reclamo sia accolto totalmente o parzialmente solamente a seguito di ordine di rimborso, totale o
parziale, emesso dal Collegio dei Probiviri nella decisione che definisce la vertenza.
Nell'espletamento dei suoi compiti, il Collegio dei Probiviri può, quando ritiene, avvalersi di
tecnici.
Per ogni questione ad esso deferita, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno un relatore
che assume anche il ruolo di istruttore della pratica.
Le determinazioni del Collegio dei Probiviri saranno vincolanti per le parti, come se fossero frutto
della loro stessa volontà, e pertanto non saranno appellabili avendo valore di transazione tra loro
conclusa dai Probiviri quali loro mandatari.
E' escluso, pertanto, il ricorso all'Autorità giudiziaria, salvo che per ottenere un titolo esecutivo
delle determinazioni del Collegio.
Le determinazioni del Collegio dei Probiviri devono essere comunicate alle parti entro novanta
giorni dall'inizio del procedimento, salvo proroga del termine per una sola volta e per non più di
novanta giorni nel caso di assunzione di mezzi di prova.
Il Collegio ha sede a Milano presso l'A.N.F.A.O..
ART. 25 ‐ MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
Qualsiasi modificazione di questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata, secondo le modalità previste all'art. 12 (dodici), allegando alla convocazione il testo delle modifiche proposte all'approvazione per l'opportuna preventiva informazione di tutti gli associati.Per la validità di tale Assemblea dovranno essere presenti il 51% (cinquantuno per cento) degli associati.
In seconda convocazione essa sarà comunque valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
ART. 26 ‐ SCIOGLIMENTO DELL'A.N.F.A.O. E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L'A.N.F.A.O. potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea, in sede straordinaria, presa con la
maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli aventi diritto e la presenza del 51% (cinquantuno
per cento) dei soci.
L'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e ne determinerà i poteri.
La destinazione del patrimonio associativo verrà stabilita con la deliberazione dell’Assemblea che
ha stabilito lo scioglimento in conformità alle procedure ed all’obbligo di legge di devolvere i beni
residui ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.







